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Presentando l'ordine del giorno riportato qui sotto, relativo all'apertura di Intenet Points, all'interno del decreto Milleproproghe, chiedevo al Governo di impegnarsi su una norma minima. Non pretendevo di abolire il decreto Pisanu - anche se lo ritengo necessario- che ci impone - unici in Occidente - di chiedere licenza alla questura e di derogare alle norme sulla protezione dei datipersonali per l'apertura di Internet points. Non mi spingevo a tanto, chiedevo che almeno venisse rispettato il diritto alla protezione dei dati personali, che è oggi tutelato dalla Costituzione, essendo espressamente citato nella Carta dei Diritti dell'Unione europea. Il mio ordine del giorno chiedeva al Governo infatti, semplicemente, di  venire a riferire al parlamento, ogni sei mesi, sui dati ottenuti.

Nemmeno su questo il Governo ha ritenuto di doversi impegnare. Commentate voi.

ORDINE DEL GIORNO DELL’ON. SANDRO GOZI ALL’AC. 3210

La Camera, premesso che:

l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge in conversione, sancisce la proroga di un anno del termine del 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, per munirsi della licenza del questore per l'apertura di un internet point, con l'effetto di prorogare altresì il regime di controlli previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché dalle disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi;

tra i controlli e gli adempimenti cui i titolari di tali locali sono tenuti vi sono anche quelli inerenti il monitoraggio delle operazioni dell'utente e l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto, tra l'altro, dal Codice in materia di protezione dei dati personali nonché la preventiva acquisizione di datianagrafici degli utenti rendere disponibili, a richiesta dell'autorità giudiziaria, i datidi traffico (telefonico e) telematico al Servizio polizia postale e delle comunicazioni;

considerato che:

tale disposizione muove dall'intento di evitare che locali, quali quelli in esame, possano essere utilizzati indebitamente per disporre di collegamenti telematici attraverso i quali eludere le prescrizioni normative finalizzate ad impedire la commissionedi gravi reati mediante l'uso della rete internet;

è tuttavia necessario monitorare con attenzione l'implementazione della norma in esame, al fine di garantire che essa avvenga nel rispetto del bilanciamento, delineato dal legislatore, tra esigenze di prevenzione e accertamento dei reati da un lato e diritto alla protezione dei dati personali dall'altro, assicurando peraltro che le continue proroghe di discipline introdotte nel nostro ordinamento determinino di fatto una sorta di normalizzazione dell'emergenza;

impegna il Governo:

a monitorare l'applicazione della norma di cui al suddetto articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

a comunicare alle Camere, con cadenza semestrale, i dati relativi all'applicazione della disposizione di cui al citato articolo 7 e in particolare le informazioni concernenti le richieste di esibizione dei dati di traffico telematico da parte dei titolari di internet points.

on. Sandro Gozi

Capo gruppo PD Commissione per le Politiche dell'Unione europea

Presidente dell'Associazione Italia India

Camera dei deputati

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